Art. 45.
(Gestione delle frontiere).

      1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano, di intesa tra loro, il piano generale degli interventi per la gestione e il controllo dei valichi di frontiera, anche attraverso l'automazione delle procedure, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o dalle convenzioni internazionali in vigore e dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
      2. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministero dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, di intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari e i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle citate direttive.
      3. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative

 

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occorrenti, di intesa con i Paesi interessati, al fine di garantire l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente necessari per i provvedimenti previsti dalla presente legge. Ogni intesa di collaborazione con i Paesi interessati deve essere sottoposta all'approvazione del Parlamento. Non possono essere stipulate intese ai sensi del presente comma con Paesi che non hanno ratificato la citata Convenzione internazionale relativa allo statuto dei rifugiati, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, o che non rispondono ai criteri indicati dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione.